Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento devono essere comunicati all’INAIL. Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della denuncia degli infortuni con prognosi di almeno quattro giorni oltre a quello dell’evento.
Oltre quindi alla denuncia, che assolve il fine assicurativo, c’è la comunicazione che ha valenza a fini statistici e informativi: solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall’INAIL. Si richiede la comunicazione degli altri per consentire la raccolta di dati e informazioni nel SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Come per la denuncia quindi, entro due giorni da quando ha avuto notizia dell’infortunio il datore di lavoro deve inviare il modello “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi”, compilato in via telematica. La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
Nel caso in cui l’assenza si prolunghi oltre i tre giorni, il datore di lavoro dovrà integrare la comunicazione con i dati previsti per la denuncia, così che la comunicazione sia utile ai fini assicurativi. Per gli infortuni con prognosi superiori ai tre giorni, invece, l’obbligo di comunicazione ai fini statistico–informativi si assolve con l’invio della denuncia.
In sintesi, gli obblighi formali a carico del datore di lavoro nella materia infortunistica differiscono in base alla durata della prognosi:
– in caso di infortunio con prognosi da uno a tre giorni è richiesto l’invio di una comunicazione ai fini statistici e informativi
– in casi di infortunio con prognosi di almeno quattro giorni è richiesto l’invio della denuncia, che oltre ad assolvere i fini assicurativi, completa anche la raccolta dei dati e informazioni nel SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Fonte: INAIL
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