Precisiamo un concetto relativo alla circolare del 14 Novembre 2013 dal titolo:
Si ricorda a tutte le aziende che l’INAIL effettua delle verifiche a campione, nelle quali viene richiesta – entro 10 gg. dalla notifica – copia della documentazione probante a giustificazione di quanto dichiarato nel modello OT24.
Eventuali dichiarazioni mendaci sono punite:
- dal Codice Penale, con la reclusione fino a 2 anni;
- dall’INAIL con:
- il recupero immediato dell’oscillazione accordata;
- la sanzione per il mancato pagamento di quanto dovuto nella misura del 5,75% dell’importo dell’agevolazione concessa.
Quindi si conferma che la presentazione della domanda all’Inail è volontaria ma comunque, una volta presentata, è potenzialmente verificabile e, se non veritiera allora effettivamente sanzionabile.