Il decreto legge 76/2013, pubblicato in gazzetta il 28 giugno, ha stabilito che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.
Nel frattempo il 1 luglio il Ministero del Lavoro ha pubblicato i risultati delle attività d’ispezione contro il lavoro irregolare effettuate nei primi tre mesi del 2013: delle 65.589 imprese ispezionate, il 62% è risultato irregolare.
Le violazioni più frequenti riguardano i casi di appalti irregolari e somministrazione illecita: il rapporto parla infatti di 4.900 violazioni (+96% rispetto allo stesso periodo 2012). Segue l’utilizzo distorto di forme contrattuali (come le collaborazioni a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione), che interessano 5.227 lavoratori (+84%).
Migliorano tuttavia i dati sul lavoro nero (-8% rispetto al dato 2012), con l’accertamento di 21.866 lavoratori totalmente sommersi. L’incidenza del lavoro irregolare, infine, è maggiore nell’edilizia (55% delle aziende ispezionate), nell’agricoltura (50%) e nel settore terziario e industriale (entrambi con il 46%).
In virtù di questo inasprimento ulteriore delle sanzioni è sempre più sconsigliabile, da tutti i punti di vista, non essere conformi.
Nel seguito si riepiloga il principale quadro sanzionatorio aggiornato:
Illecito |
Aziende |
Sanzione |
Omessa valutazione dei rischi |
Tutte (*) |
Arresto da 3 a 6 mesi o |
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) |
Tutte (*) |
Arresto da 3 a 6 mesi o |
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
Tutte (*) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 € |
Omessa informazione dei lavoratori |
Tutte (*) |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS |
Tutte (*) |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale |
Ove previsto dalla Valutazione dei rischi |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa nomina del medico competente |
Ove prevista la Sorveglianza sanitaria |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria |
Ove previsto dalla Valutazione dei rischi |
Ammenda da 2.192 a 4.384 € |
(*) con al dicitura “Tutte” si intende le attività con almeno n.1 lavoratore e/o socio lavoratore oltre al Datore di Lavoro