Riforma del lavoro sportivo: quali novità introduce il “secondo correttivo” in materia safety?
Come vi avevamo anticipato, è uscito il secondo correttivo (D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023).
Di seguito le principali novità in ambito safety.
Medico Competente e sorveglianza sanitaria
La prima novità è relativa alla figura del Medico Competente e alla relativa sorveglianza sanitaria.
L’articolo 33 del D. Lgs 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi debbano ottenere il certificato di idoneità psico-fisica dal medico di medicina dello sport e che sulla base dei rischi individuati siano, qualora necessario, sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.
L’art. 1 c.26 lett. a) del “secondo correttivo” specifica che il Medico Competente, qualora nominato, effettui la sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e rilasci il giudizio di idoneità alla mansione “utilizzando” la certificazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal Medico dello Sport.
Lavoratori con compensi non superiori ai 5.000 € annui
La seconda novità è relativa ai lavoratori sportivi che ricevono compensi non superiori ai 5.000 euro annui. Il secondo correttivo specifica come a tali lavoratori si applichino le disposizioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tali lavoratori, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno perciò facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici.