Suva (l’Istituto elvetico per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni) ha pubblicato un vademecum per le misure di prevenzione e protezione per i rischi legati alle lavorazioni effettuate su tetti e facciate, intitolato “Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate”. Le nove regole sono di seguito riassunte, per maggiori informazioni si rimanda al Vademecum consultabile.
Regola 1 – Realizzare accessi sicuri: è opportuno realizzare degli accessi sicuri alle postazioni di lavoro; in caso di pericoli, questi dovranno essere prontamente segnalati e l’accesso dovrà essere messo in sicurezza;
Regola 2 – Mettere in sicurezza le zone con rischio di caduta: è necessario porre in sicurezza i margini dei tetti. Gli elementi di protezione dovranno essere adeguati alle caratteristiche della struttura su cui si andrà a operare;
Regola 3 – Impedire le cadute verso l’interno dell’edificio: devono essere presenti adeguati sistemi di sicurezza (esempio reti) per evitare la caduta all’interno dell’edificio durante le lavorazioni di costruzione della copertura del tetto;
Regola 4 – Mettere in sicurezza le aperture nel tetto: utilizzare sistemi di sicurezza (esempio reti) durante le lavorazioni di manutenzione del tetto in cui sono previste aperture verso l’interno dell’edificio;
Regola 5 – Garantire superfici di copertura resistenti alla rottura: prima e durante le lavorazioni, deve essere garantita la resistenza della copertura, in caso contrario predisporre adeguati sistemi di sicurezza
Regola 6 – Lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure: tutte le opere provvisionali utilizzate (ponteggi, trabattelli) e i macchinari (PLE) devono essere adeguati alle lavorazioni da svolgere e devono essere soggetti ad adeguate manutenzioni;
Regola 7 – Ispezionare i ponteggi: prima dell’uso, le opere provvisionali devono essere ispezionate ogni giorno;
Regola 8 – Utilizzare correttamente le imbracature anticaduta: in caso di impossibilità di utilizzare adeguati dispositivi di protezione collettiva, utilizzare adeguati DPI (imbracature anticaduta). I lavoratori devono essere adeguatamente formati e addestrati all’utilizzo dei DPI di III categoria;
Regola 9 – Proteggersi dalle polveri di amianto: i lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati sul riconoscimento dei materiali contenenti amianto, sulle adeguate lavorazioni da eseguire e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel caso di lavorazioni eseguite su questi manufatti.
Fonte: Suva