Lunedì 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge n.215 che converte in legge il D.L. 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni e ai provvedimenti di sospensione.
La legge di conversione conferma e apporta ulteriori modifiche rispetto al Decreto Legge, in particolare sul tema della formazione di alcune figure.
Di seguito si riportano le principali novità.
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Introdotto l’obbligo di individuazione del preposto.
Altra novità riguarda i dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Inoltre la valutazione dei rischi strutturali è di competenza esclusiva dell’ente gestore e il DVR viene redatto in maniera congiunta.
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Viene riformulata l’attività di sovrintendere e vigilare da parte del preposto aggiungendo l’obbligo di intervenire in caso di comportamento non conforme fornendo ai lavoratori indicazioni di sicurezza interrompendo l’attività lavorativa in caso di mancata inosservanza delle disposizioni.
Inoltre in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Introdotto obbligo di comunicazione del nominativo del preposto al committente da parte degli appaltatori e sub appaltatori.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Questa una delle novità più rilevanti nella fase di conversione.
Viene previsto, entro giugno 2022, un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:
- formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
- verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
- aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che per l’aggiornamento
Inoltre si specifica il tracciamento tramite registro degli interventi di addestramento in merito all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (prova pratica) e nell’ esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza.
Si attendono, da parte del legislatore, alcuni chiarimenti soprattutto sui punti maggiormente modificati.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle modalità applicative dei nuovi obblighi.