Studio R&D è lieto di informarvi che, a seguito del rilascio del software da parte di Unioncamere, è ora in grado di fornirvi il servizio che Vi permette di adempiere all’obbligo di redazione del MUD 2013.

Il MUD è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Per quanto riguarda la comunicazione relativa ai rifiuti speciali, i soggetti obbligati sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (trasportatori in conto proprio o trasportatori professionali per conto terzi);
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.).

Le imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti, e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

Sono esclusi dalla compilazione del MUD i seguenti soggetti:

1.       Imprese agricole art. 2135 c.c. con fatturato annuo inferiore a Euro 8.000,00

2.       Attività di estetista e s. produttrici del solo CER180103* (Art. 40,c.8, L. 214/2011)

3.       Professionisti non inquadrati in Imprese Enti (Art. 11, L. 29/2006)

4.       Produttori che conferiscono al servizio pubblico rifiuti pericolosi previa apposita convenzione (art. 189 c.4 D.Lgs. 152/2006)

 

ATTENZIONE

La compilazione del MUD, riferito all’anno 2012, deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

Nel caso di mancata comunicazione, o comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (Art. 258, commi  5, 5 bis e 5 ter, del D.Lgs. 152/2006 modificato con l’articolo 35 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205)

LA SULUZIONE R&D

Studio R&D è in grado di provvedere alla compilazione e all’invio telematico del MUD, offrendo due tipi di servizi:

 

SOLUZIONE A – COMPILAZIONE MUD PRESSO NOSTRA SEDE

 I requisiti per una corretta erogazione del servizio, nel pieno rispetto di tempi e modalità di presentazione del Modello,  sono i seguenti:

1.       Invio da parte del Committente della richiesta di preventivo, indicando quanti sono i tipi di rifiuti da smaltire.

2.       Compilazione del Modulo Comunicazione Dati e delega, allegato all’offerta, firmato dal legale rappresentante, entro e non oltre il 5 aprile 2013.

3.        Invio di copia dei registri di carico/scarico e dei formulari d’identificazione, per il controllo dei dati inseriti, entro e non oltre il 5 aprile 2013.

 

SOLUZIONE B – COMPILAZIONE MUD PRESSO VOSTRA SEDE

Tale soluzione include i seguenti servizi:

1.       Analisi dei Registri di Carico e Scarico nonché dei Formulari di Identificazione come previsto dal D.Lgs. 152/2006;

2.       Verifica ed elaborazione dei dati presenti nei Registri e nei Formulari;

3.       Preparazione del MUD su supporto informatico tramite l’utilizzo di apposito Software: il Modello sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente;

4.       Aggiornamento tecnico sulle norme in materia di Rifiuti;

5.       Consulenza di supporto sulle modalità di corretta gestione dei Rifiuti previste dal D.Lgs. 152/2006.

 

Per ricevere il Vostro preventivo su misura e per avere maggiori informazioni sul MUD 2013 Vi preghiamo di contattare il Vostro Manager R&D di riferimento o di contattarci all’indirizzo info@studiordsrl.com .