IL Ministero del Lavoro attraverso la Commissione interpelli ha risposto al quesito sull’obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.

A tal proposito qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è tenuto alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) INTERPELLO N. 19/2016 Pag. 2 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali di tali figure professionali da considerarsi maggiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003.

Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

Fonte:  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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