Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, frutto del confronto tra le Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che aggiornano e sostituiscono quelle adottate con ordinanza del 29 maggio 2021, e sono già operative.
Le novità
Le nuove linee guida contengono molte novità di interesse per le imprese turistico ricettive e per gli stabilimenti termali:
1. in relazione al distanziamento, non viene più richiamato l’obbligo di promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale favorendo la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Il distanziamento interpersonale continua però a essere previsto, dal momento che le linee guida specificano che “il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”. Anche sull’utilizzo degli ascensori, le linee guida stabiliscono “L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”
2. relativamente alla registrazione dei clienti, non è più richiesto di mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni, adempimento che comunque si considerava assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza
3. in relazione alla igienizzazione di locali e oggetti, non è più menzionato l’obbligo di disinfettare ogni oggetto fornito in uso dalla struttura prima della consegna all’ospite, ferma restando la necessità di garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.)
4. in relazione ai servizi di ristorazione, si conferma l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, mentre non viene più menzionato esplicitamente l’obbligo di distanziamento all’aperto. Si continua a raccomandare di privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze). Ricordiamo che non è più vigente, anche per il venir meno dei colori delle regioni, il limite di sei persone per tavolo
5. non sono previste prescrizioni specifiche per le cerimonie, ferma restando ovviamente la necessità di attenersi alle misure generali e a quelle specifiche concernenti ristorazione, ballo, etc.
6. viene esplicitamente prevista la possibilità di organizzare la somministrazione con una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali
7. in relazione a convegni e congressi, si afferma che il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, senza più menzionare la necessità di un confronto preventivo con le autorità sanitarie locali
8. in relazione alle sale da ballo, le linee guida prevedono, con riferimento all’attività del ballo, che la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale
9. in relazione ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, si prevede che nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si debba garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno un metro (le precedenti linee guida imponevano una distanza di almeno due metri)
10. in relazione alle piscine termali e ai centri benessere, non è più inibito l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno
11. in relazione agli stabilimenti balneari, non è più menzionata la necessità di garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone.
Attività economiche e sociali
Per tutte le attività economiche e sociali, rimane necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:
a) informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità
b) certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19 in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente
c) protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente
d) igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti
e) igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
f) aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate
g) lo scenario epidemiologico sarà oggetto di un attento monitoraggio, che potrà determinare una rimodulazione delle misure indicate, anche in senso più restrittivo, in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia.