Con il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146” Misure urgenti in materia economica e fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” sono state apportate delle modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale modifiche sono vigenti dal 22-10-2021.
L’obiettivo del Governo è quello del rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo.
Le modifiche impattano sia sull’organizzazione della vigilanza sia sui provvedimenti previsti in caso di gravi illeciti in materia di salute e sicurezza che possono portare anche all’immediata sospensione dell’attività.
Per quanto riguarda le Sanzioni previste, le misure sono particolarmente pesanti.
Cosa cambia per l’imprenditore?
Le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento di sospensione immediata dell’attività.
È sufficiente infatti che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.
Nel caso invece in cui si riscontrino illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da considerarsi gravi, non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito.
Le gravi violazioni prevenzionistiche sono riportate nell’Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.
Per la parte pecuniaria delle sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
- nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari.
- nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.
Il Decreto Legge aggiunge inoltre che le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 9, D.lgs. n. 81/2008).
L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Alleghiamo la documentazione completa da scaricare: