Parliamo di DPI

Il tema è quello dei dispositivi di protezione individuale che le aziende debbono dare ai lavoratori e per i quali esse hanno anche il dovere di badare alla pulizia e manutenzione. La Cassazione afferma in un intervento, in modo definitivo e perentorio, due principi destinati ad influire notevolmente nella gestione aziendale. Anche in termini di costi di acquisto, lavaggio e manutenzione dei DPI.

L’ordinanza 33133/19 afferma che nella categoria dei DPI va annoverata qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva concreta, anche ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a fornire questi dispositivi ai dipendenti e a garantirne l’idoneità, ovvero a prevenire il manifestarsi o il diffondersi di infezioni, tramite pulizia, operazione indispensabile per mantenere gli indumenti a livelli operativi efficienti. E di qui potrebbero derivare maggiori impegni economici.

Anche se quasi di striscio, la Cassazione afferma poi un principio molto rischioso, difficile da mettere in pratica, perché dichiara che non è rilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici DPI nel documento di valutazione dei rischi!

In estrema sintesi

 

Il rischio è che, svincolando la previsione della necessità e dell’obbligo di adottare DPI con precise caratteristiche da un documento accessibile e fondato su rilievi tecnici si possa dare adito a contenziosi dovuti ad interpretazione. Per un’idea più approfondita si legga l’articolo completo sul Sole 24 ore