Per promuovere all’interno dei contesti lavorativi una prevenzione adeguata per uomini e donne è necessario individuare le differenze indotte dall’appartenenza di genere, in modo da poter adottare efficaci misure di tutela della salute e sicurezza delle donne lavoratrici.
Il tema, introdotto dall’Unione Europea con la strategia comunitaria 2002-2006, è stato confermato dal D.Lgs. 81/2008 che riporta espressi riferimenti all’argomento: ad esempio l’Art. 29 specifica che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere”.
Si riportano di seguito i più significativi effetti legati ai principali rischi in ambito di vita e di lavoro, in un’ottica femminile:
- Stress lavoro-correlato: tra i fattori di rischio per lo stress lavoro correlato, per le donne assumono maggior peso:
- la carenza di soluzioni organizzative atte a garantire un giusto bilanciamento fra i tempi di vita e di lavoro,
- una scarsa flessibilità nei ritmi ed orari di lavoro,
- generali forme di impedimenti allo sviluppo della carriera,
- maggiore esposizione a molestie sessuali, comportamenti irrispettosi e forme di discriminazione operate fra colleghi o da superiori.
- Disturbi da attività al videoterminale: è stata esclusa la possibilità che i VDT emettano radiazioni ionizzanti (quali i raggi X); L’attività al videoterminale potrebbe però comportare problemi di tipo posturale collegati ai cambiamenti cui va incontro il corpo di una donna in gravidanza (aumento del volume dell’utero gravidico e spostamento del baricentro verso avanti) che, abbinati alla posizione fissa seduta mantenuta per lunghi periodi di tempo, possono portare alla comparsa di problemi muscoloscheletrici, tra cui principalmente la lombalgia (mal di schiena).
È consigliabile quindi effettuare pause più frequenti, durante le quali è bene sgranchire i muscoli ad esempio camminando, e ridurre il tempo di lavoro al computer.
- Patologie muscolo-scheletriche: la capacità di sollevamento di una donna sana è mediamente pari a due terzi rispetto a quella di un uomo. Infatti, se le norme tecniche della serie ISO 11228 prevedono un limite del peso da movimentare per i lavoratori adulti pari a 25 Kg (garantendo la protezione del 95% dei maschi, ma solo il 70% delle femmine), la norma UNI EN 1005-2 suggerisce il valore di 15 Kg per garantire la protezione del 90% delle donne.
L’incidenza complessiva delle patologie degli arti superiori legata invece ai movimenti ripetuti (con particolare riferimento alla sindrome del tunnel carpale ed alle patologie del polso) è maggiore nelle donne (54,1% contro 45,9%).
- Scivolamento e cadute a livello: le cadute e l’esposizione a colpi, vibrazioni o movimenti possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo; i disturbi alla colonna vertebrale sono più frequenti a causa delle modificazioni fisiologiche, tra cui l’incremento della lordosi lombare, che si verificano durante la gestazione.
- Danni da esposizione ad agenti biologici: in caso di infezione durante la gravidanza, molti agenti biologici agiscono sul nascituro e in alcuni casi vengono trasmessi durante e dopo il parto (nel corso dell’allattamento) o a seguito di altri tipi di stretto contatto fisico tra madre e neonato.
- Effetti da agenti chimici pericolosi: Alcuni agenti chimici sono classificati tossici per il ciclo riproduttivo; l’esposizione a tali agenti – sostanze o preparati – di lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento può compromettere l’esito della gravidanza o provocare danni al feto/lattante.
- Effetti da microclima, temperatura ed umidità: durante la gravidanza l’esposizione a stress termico è meno tollerata dalla donna a causa delle mutate condizioni fisiche che si verificano in tale periodo; l’esposizione al calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza e l’allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore.
Il lavoro a temperature molto fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri: in tal caso è necessario mettere a disposizione indumenti di protezione contro il freddo.
I rischi aumentano comunque nel caso di un’esposizione a improvvisi sbalzi di temperatura. - Effetti da esposizione al rumore: le lavoratrici dei settori quali quello dell’educazione, sanitario, alberghiero, nonché per le attività di call center e di ufficio, sono esposte a livelli medio-alti di rumore, che possono portare a disturbi dell’attenzione, acufeni e a disturbi della voce. Inoltre, è stato riscontrato un aumento della percentuale di disturbi mestruali, una riduzione della fertilità, del peso fetale alla nascita e della durata media della gravidanza, ed è stata segnalata una correlazione tra l’esposizione a rumore durante la gravidanza e la riduzione della capacità uditiva dei neonati alle alte frequenze.
- Macchine ed attrezzature: per mantenere una buona postura è importante che attrezzature di lavoro e macchine siano progettate tenendo conto delle dimensioni del corpo umano o di parti di esso: gran parte di esse sono però concepite in base alle misure dell’ ”uomo medio”, pertanto molti spazi di manovra, postazioni e organi di comando delle macchine risultano posizionati troppo in alto per le donne o di dimensioni troppo grandi per essere facilmente utilizzati dalle mani femminili.
Sulla base di quanto sopra riportato, sarà quindi obbligo del Datore di Lavoro:
- tenere conto degli aspetti legati alle differenze di genere nel corso della valutazione del rischio (e durante valutazioni specifiche);
- informare le dipendenti in merito a eventuali rischi legati alle differenze di genere e/o allo stato di gravidanza e sui relativi obblighi che le stesse devono rispettare;
- valutare la necessità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni o a interdirla dal lavoro.
D.Lgs. 81/2008
- Mancata informazione ai lavoratori (Art. 36, co. 1 e 2): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
- Omessa redazione del DVR (Art. 29, co. 1): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.
- Incompleta redazione del DVR (Art. 17, co. 1, lett. b): ammenda da 1.096,00a 4.384,00 euro.
D.Lgs. 151/2001 (Art. 7, co. 7)
- Mancato allontanamento della lavoratrice dalle condizioni di rischio: arresto fino a sei mesi.
- Consulenza di supporto sulla problematica specifica;
- predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici madri o in gravidanza;
- redazione di informative;