SISTRI, è scoccata l’ora!
Visti i precedenti in materia abbiamo specificato un forse nel titolo perché non possiamo escludere proroghe dell’ultimo minuto. Tornando alle certezze possiamo dire che, tra l’altro, le sanzioni previste potranno arrivare oltre € 90.000!!!
Dal 3 marzo 2014, saranno obbligati all’utilizzo di SISTRI:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto “trasporto in conto proprio”) sia se iscritti all’Albo Gestori Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Le sanzioni sono previste dagli artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006, di cui si riporta un estratto: 1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a €15.500,00.
In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €15.500,00. a € 93.000,00.
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Il SISTRI, questo complesso sistema di tracciabilità dei rifiuti istituito nel 2009 (avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2010), ha vissuto in questi anni momenti altalenanti e, come un’araba fenice, sembra arrivato alla fase di rinascita. Adesso infatti è entrato in una fase di sperimentazione (doppio binario) partita a ottobre 2013 che si concluderà ad agosto 2014, periodo nel quale è previsto un utilizzo congiunto del sistema con i registri di carico e scarico ed i formulari di identificazione. Fino ad agosto non saranno applicate le sanzioni relative al SISTRI.
Ad Ottobre 2013 dovevano aderire:
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero: si tratta di tutti i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi con l’iscrizione alla categoria 5 all’Albo Gestori Ambientali;
- gli impianti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi ad eccezione del deposito preliminare o della messa in riserva (D15 o R13) effettuata dai produttori dei rifiuti stessi presso il luogo di produzione;
- i “nuovi produttori”, cioè i soggetti che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi dalle attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia speciali che urbani;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.
Dal 3 marzo 2014, saranno obbligati all’utilizzo di SISTRI:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto “trasporto in conto proprio”) sia se iscritti all’Albo Gestori Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Si ricorda che, a differenza dell’obbligo di versamento del contributo, non è mai stato sospeso l’obbligo di iscrizione. La prima cosa da fare quindi, per coloro che risultano obbligati ad utilizzare il SISTRI, è quella di effettuare (se non si è già provveduto) l’iscrizione al SISTRI.
Il periodo di sperimentazione proseguirà fino ad Agosto 2014 e fino ad allora non saranno applicate sanzioni relative all’utilizzo del SISTRI. Considerato che il funzionamento del Sistema è stato più volte rinviato (fino a metterne in discussione l’esistenza stessa), sono ipotizzabili due scenari principali:
1) Il SISTRI partirà effettivamente il 3 marzo per i produttori di rifiuti pericolosi nella sua forma attuale.
2) L’avvio del SISTRI per i produttori verrà rinviato. La circolare del Ministero dell’ambiente n. 1 del 31 ottobre 2013 ammette esplicitamente tale possibilità “per definire le opportune semplificazioni”.
Al momento purtroppo non è possibile fare previsioni.
Entro il 30 aprile 2014 i soggetti obbligati alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) dovranno predisporre la dichiarazione annuale.
Concludendo ribadiamo che i soggetti in causa sono:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto “trasporto in conto proprio”) sia se iscritti all’Albo Gestori Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Rimangono esclusi dall’obbligo di adesione a SISTRI:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi a titolo professionale, anche urbani, ad eccezione dei trasportatori di rifiuti urbani nella Regione Campania;
- gli impianti che trattano, recuperano e smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi, essendo soggetti invece a SISTRI, come “nuovi produttori”, per i rifiuti pericolosi e non pericolosi che derivano dalle attività di trattamento;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi