Entrata in vigore del DM 03 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 29 ottobre 2022 entra in vigore l’ultimo dei tre decreti antincendio, il D.M. 03 settembre 2021 (Decreto Minicodice) che abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 e stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Gli argomenti trattati nel decreto sono:
- La valutazione dei rischi di incendio, che deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta;
- i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Il D.M. 03 settembre 2021, all’art. 3, fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previste 3 casistiche:
- per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono stabiliti dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi
- per i luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, definiti nell’Allegato I del decreto, possono essere applicate le indicazioni presenti nel medesimo allegato (Decreto Minicodice) oppure il DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi)
- per tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi)
Quali sono i luoghi di lavoro a “basso rischio d’incendio”?
L’allegato I del decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi a basso rischio di incendio quelli ubicati in attività non soggette al controllo VVF (DPR 151/2011) e non dotate di specifica Regola Tecnica Verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Cosa cambia per le aziende?
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 29 c. 3) e cioè in caso di:
- modifiche del processo produttivo
- modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Concludiamo precisando che la valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità, sarà pertanto prevista solo per le nuove attività avviate successivamente alla data del 29/10/2022 o nei casi di modifiche alle esistenti, di cui all’elenco sopra riportato.