LAVORATORI – PARTE SPECIFICA - RISCHIO ALTO

Con ordinanza del Ministro della Salute del 06 maggio 2022 è stato adottato il nuovo Protocollo recante le Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri. Il documento, che è stato condiviso tra il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, enti territoriali, aziende, associazioni di categoria e sindacati, resterà in vigore sino al 31 dicembre 2022.

Le Linee Guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e seguono e attuano le prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e internazionale. Tali misure si estendono ai datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, tecnici e fornitori.
Il Coordinatore della Sicurezza, ove nominato ai sensi della normativa vigente, provvede a integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.
Nello specifico si raccomanda l’adozione delle seguenti misure anti-contagio:

  • utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e adibiti a mansioni di supporto che possono essere svolte a distanza
  • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
  • obbligo per i datori di lavoro di informare tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità in vigore per l’accesso in cantiere, ovvero l’utilizzo di mascherine e il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti, e sulle modalità di comunicazione tempestiva in caso di comparsa di sintomi, obblighi che riguardano anche gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, etc.)
  • uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • uso delle mascherine per i fornitori durante le attività di carico e scarico in caso di contatti stretti superiori a 15 minuti
  • pulizia quotidiana con prodotti igienizzanti di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio); pulizia e sanificazione di locali, alloggiamenti e mezzi in caso di presenza di persona contagiata
  • organizzazione degli accessi agli spazi comuni, disposta dal datore di lavoro di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il coordinatore della sicurezza e adeguata ventilazione dei locali
  • limitazione degli accessi contemporanei ai luoghi comuni al fine di evitare assembramenti;
  • obbligo per il lavoratore di dichiarare febbre o altri sintomi influenzali e prassi di isolamento come previsto dall’autorità sanitaria
  • il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST, “nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e segnala le situazioni di fragilità, nel rispetto della normativa privacy vigente