La commissione interpelli ha risposto al quesito avanzato dalla regione Toscana relativo alla possibilità di inserire fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata in sostituzione di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione risultava, nel caso di specie, migliorativa delle condizioni di sicurezza per le attività di lavoro previste.
La Commissione precisa che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) pur non essendo inclusa fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008 può essere inserita nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva più adeguata per la tipologia di lavori interferenti.
Tutto ciò trova fondamento all’allegato XV punto 4.1 lett. b), il quale prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali